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https://www.pupia.tv - Bagnai - Intervento alla Camera dei Deputati
Il mio intervento di oggi in aula sul fenomeno delle persone scomparse e del trattamento dei dati personali, ove utili al loro ritrovamento. (28.04.25)

La playlist di Alberto Bagnai: https://www.pupia.tv/playlist/Alberto-Bagnai

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Trascrizione
00:00Grazie Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento all'esame dell'Aula interseca nella sua semplicità due temi particolarmente complessi,
00:11che sono quello del bilanciamento fra diritti costituzionali e quello della gerarchia delle fonti del diritto.
00:18Sono quindi particolarmente grato alla narratrice, l'onorevole Simonetta Matone, al Presidente della Commissione Giustizia, onorevole Ciro Maschio,
00:26a tutti i colleghi di codesta Commissione per l'accurato lavoro di esame svolto in sede referente, così come lo sono alle associazioni di parenti delle vittime,
00:35in particolare al Dottor Renato Ongania, per avermi sottoposto una problematica, cui la vita mi aveva purtroppo già avvicinato, come forse sarà capitato anche ad altri qui,
00:47e per avermi aiutato ad addentrarmi in essa con il supporto della loro esperienza concreta.
00:51Il fenomeno su cui il provvedimento incide è dolosamente noto, quello delle persone scomparse,
00:57un fenomeno di tale impatto sociale da motivare già nel 2007 a istituire con DPR 31 luglio 2007 un commissario straordinario di governo
01:05con compiti di monitoraggio del fenomeno e di coordinamento delle autorità, delle istituzioni coinvolte.
01:12Le relazioni del commissario costituiscono una fonte informativa di primaria importanza,
01:17penso che possa valere la pena dare qui i lineamenti quantitativi del fenomeno, che è molto rilevante.
01:23Ricordo in sintesi che le denunce di scomparsa sono arrivate a quasi 30.000, 29.315 nel 2023,
01:30il che attesta l'estrema rilevanza quantitativa, nonostante non vi sia una piena corrispondenza fra denunce e persone scomparse,
01:37si è atteso che c'è il fenomeno delle scomparsa ripetute, in alcuni casi fino a 18 denunce di scomparsa riferite a un singolo soggetto.
01:47Quindi le persone coinvolte erano comunque in quell'anno 26.494.
01:52A fronte di questi numeri la percentuale di ritrovamento è di un po' meno della metà, un 48,3%.
01:57Altro dato rilevante è che il 77,9% dei soggetti ancora da ritrovare, dei non trovati, circa 12.000 persone,
02:08sono minori stranieri, con una netta preponderanza di individui di sesso maschile.
02:13Aggiungo anche un altro dato per dare una concretezza al fenomeno di cui ci stiamo occupando.
02:17I ritrovati deceduti nel 2023 sono stati 188, come per termine di paragone, sempre con riferimento a eventi in fausti,
02:28ricordo che nello stesso anno, per esempio, sono deceduti per via di omicidio volontario 334 persone,
02:35quindi l'ordine di grandezza, 188 persone decedute a seguito di una scomparsa, è un dato comunque che impressiona.
02:44Anche se i dati parziali riferiti al primo semestre dello scorso anno attestano un'inversione di tendenza,
02:50che speriamo si consolidi, con una diminuzione del 10% rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente
02:55e un aumento della percentuale di ritrovamento, si evidenzia al contempo un mutamento strutturale.
03:01Il fenomeno continua a riguardare in netta prevalenza i minori, ma in generale il coinvolgimento degli anziani è ridotto,
03:10insomma pur sempre significativo, 484 casi in un semestre, ma le denunce scomparsa di cittadini italiani
03:17stanno aumentando in percentuale, salgono dal 43% e dal 35% del semestre corrispondente del 2023.
03:24Un altro elemento di riflessione che emerge dai rapporti del Commissario e che ci riguarda perché ha ispirato
03:32alcuni lineamenti del provvedimento normativo in discussione è l'estrema rilevanza della tempestività
03:37dell'intervento in caso di scomparsa. Esiste il falso mito dell'attesa di 48 ore prima di denunciare una scomparsa,
03:45ma questo non ha alcun fondamento giuridico.
03:49Dai dati emerge che oltre il 77% dei casi viene risolto positivamente entro una settimana
03:54dalla denuncia di scomparsa e il 17% entro lo stesso giorno, più del 56% nei primi tre giorni, è importante agire subito.
04:02L'impatto sociale e le caratteristiche del fenomeno hanno promosso un intervento legislativo specifico,
04:07da legge numero 203 del 2012, disposizioni per la ricerca delle persone scomparse,
04:12che è uno dei due provvedimenti sui quali il provvedimento oggi all'esame incide.
04:16Incide da un lato sul codice della privacy, dall'altro sulla legge che stabilisce le disposizioni
04:21per la ricerca delle persone scomparse. Una legge che ha rappresentato una novità di indubbio
04:27spessore nel panorama normativo italiano perché ha contribuito a delineare il profilo giuridico
04:32di un evento, la scomparsa della persona fisica, che non aveva un specifico diritto
04:37di cittadinanza nell'assetto legislativo italiano, all'interno del quale la disciplina degli istituti
04:46dell'assenza e della morte presunta riguardano più che altro caratteri di rilievo patrimoniale
04:52a tutela degli interessi degli eredi. In questo quadro normativo restava però un punto critico
04:59di estrema rilevanza normativa. Restava un vuoto normativo, forse come vedremo, solo interpretativo
05:07da colmare. Ed è appunto questo l'oggetto del provvedimento, così come è stato descritto
05:11da chi mi ha preceduto. In sintesi si propone un aderogo al codice della privacy che consenta
05:17l'uso dei dati di traffico telefonico di una persona qualora ciò possa essere essenziale
05:21per tutelarne l'incolumità. Si tratta di una deroga perché secondo la normativa vigente
05:26commi 3 e 3 bis dell'articolo 132 del decreto legislativo 2396 è possibile accedere ai dati
05:34del traffico telefonico solo in caso vi sia evidenza di stalking o di reati per i quali la legge
05:41stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni.
05:49La rilevanza pratica di questa disposizione, cioè di consentire l'uso del traffico telefonico,
05:54si rinviene nel fatto che la semplice localizzazione dell'ultima cella agganciata, cioè quella
05:59da cui ha trasmesso per l'ultima volta l'antenna del dispositivo mobile dell'interessato, dello
06:06scomparso, può avere scarsa rilevanza pratica poiché può individuare porzioni di territorio
06:12anche di alcune decine di chilometri quadrati come ci è stato riferito nelle audizioni che
06:16in certi contesti, ad esempio in contesti montani, rendono impensabile rinvenire il soggetto
06:21interessato in tempo utile. Viceversa l'accesso all'attività telefonica consente di ricostruire
06:26l'attività relazionale e il percorso, la traiettoria del soggetto interessato contribuendo
06:30quindi in modo che si può supporre determinante a circoscrivere il perimetro della ricerca.
06:35Ora, quella di usare i dati di traffico telefonico per tutelare la vita di una persona appare
06:40innanzitutto come un'esigenza di buonsenso. Il fatto che debba essere introdotta come deroga
06:45al nostro ordinamento ha in qualche modo un sapore paradossale, dovrebbe promuovere qualche
06:50riflessione, soprattutto considerando che a livello unionale, come poi documenterò, la situazione
06:56è un po' diversa, il che dovrebbe in qualche modo promuovere l'interesse e la curiosità
07:01soprattutto dei sostenitori della supremazia del diritto comunitario.
07:07Noi viviamo nell'epoca del capitalismo e della sorveglianza, per usare la definizione
07:11di un titolo di un noto saggio di Shoshana Zuboff, l'epoca in cui quello di recare con sé
07:16un dispositivo di tracciamento, cioè il telefono cellulare, da diritto sta diventando sempre più
07:21un dovere perché è la precondizione per l'esercizio di alcuni basilari diritti costituzionalmente
07:27garantiti, come quello all'identità personale. Basti pensare che certe amministrazioni si rifiutano
07:33di considerare la firma autografa come strumento valido di attestazione della propria identità
07:37e impongono l'uso dell'app Io, impongono cioè il dovere costituzionale di possedere un cellulare.
07:47Insomma, per essere totalmente espliciti, viviamo in un'epoca in cui è proprio l'ordinamento
07:51a esporci al concreto rischio di condividere involontariamente e inadvertitamente i nostri dati
07:56personali con chi li sfrutta economicamente, rischio dal quale non sempre lo stesso ordinamento
08:01ci protegge con efficacia, sarà esperienza di ognuno di noi, la petulanza del telemarketing
08:07o l'invasività dello spam e però poi accade, qui in Italia o accadeva, che nel momento in cui
08:13quei dati diventerebbero essenziali per salvarci la vita, il magistrato possa impedirne l'uso
08:18allo scopo di tutelare la nostra riservatezza. E qui occorre ricordare, e non vorrei che sembrasse
08:27una sottolineatura polemica, ma devo farla anche per dare una continuità all'intervento di oggi
08:32nel quadro, diciamo, dell'attività politica che sto cercando di svolgere, che noi veniamo
08:38da un periodo non particolarmente luminoso in cui si è cercato di argomentare che l'articolo
08:441932 fosse il perno dell'intera Costituzione, al punto da, come dire, mitigare, sopprimere,
08:51qualcuno dice calpestare, una lunga serie di diritti fondamentali. Cinque anni e otto
08:56giorni fa ne ricordai almeno nove nell'Aula del Senato, in nome del diritto alla salute.
09:01Adesso scopriamo, tardivamente, con una certa sorpresa, che secondo alcune interpretazioni
09:06giurisprudenziali esisterebbe un diritto ulteriormente sovraordinato, un diritto più diritto
09:11del diritto alla salute, quello alla nostra riservatezza, che le istituzioni potrebbero
09:15invocare, e in casi concreti hanno effettivamente invocato, per sottrarsi al compito di garantire
09:20la nostra incolumità, cioè paradossalmente per, come dire, conculcare l'articolo 32.
09:27Quello stesso Stato che non sempre, nonostante i lodevoli sforzi, riesce a proteggerci dallo
09:31sfruttamento dei nostri dati, apparentemente rinuncerebbe ad utilizzare quegli stessi dati
09:36per proteggere la nostra persona. Questa è l'esperienza, in qualche modo, pirandelliana,
09:40kafchiana, che veniva riportata da alcuni parenti, cui veniva opposto dalla magistratura
09:45il fatto che, sospettandosi un semplice malore a esito dell'allontanamento, della scomparsa
09:51del loro congiunto, e non un reato, ed essendo conseguentemente l'evento iscritto nel modello
09:5645, anziché nel modello 44, l'utilizzo del traffico telefonico per reperire lo scomparso
10:03ne avrebbe violato la privacy e sarebbe stato possibile solo laddove fosse stato accertato
10:07il decesso. Ora, personalmente nutro qualche dubbio sul fatto che il decesso faccia decadere
10:13l'esigenza di tutelare la privacy e la riservatezza, e del resto tutti ricordiamo
10:18il brocardo post mortem, demortuis nisi bonum, ma certamente il decesso preclude al deceduto
10:26la possibilità di ricorrere contro un uso improprio dei dati, solo che se veramente l'uso
10:30dei dati fosse possibile, fosse consentito solo quando diventa inutile, evidentemente
10:35avremmo un problema. Ora, per tornare su un piano più tecnico, è evidente che qui confliggono
10:41due diritti, entrambi saldamente radicati nel numero dei diritti inviolabili dell'uomo
10:45riconosciuti e garantiti dalla Repubblica ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione.
10:51Da un lato il diritto alla riservatezza, radicato inizialmente nell'articolo 15 della Costituzione,
10:56poi progressivamente, come dire, sviluppato e consolidato per via ermeneutica, a mano
11:01a mano, ad esempio, che grazie alla tecnologia si ampliavano le modalità di corrispondenza
11:06fra individui, e dall'altro il diritto all'integrità fisica, radicato appunto nell'articolo 32 della
11:13Costituzione. Il bilanciamento fra queste due esigenze non è così immediato in termini
11:17astratti, atteso che ad esempio una persona potrebbe decidere di sottrarsi a un determinato
11:22contesto, potrebbe allontanarsi volontariamente e nei casi in cui ciò non costituisca un reato,
11:28perché ve ne sono anche in cui solleva dei problemi questo allontanamento, dovrebbe avere
11:34piena facoltà di farlo tutelando la propria riservatezza, senza considerare i casi in cui
11:38la motivazione di questo allontanamento fosse proprio quella di sottrarsi a minacce reali
11:43o presunte di varie entità alla propria integrità psicofisica. Ma qui subentra un ulteriore
11:48paradosso che ci rinvia a un altro tema di attualità, quello di gerarchia delle fonti
11:53del diritto, in particolare della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale,
11:56su cui il Senato ha avviato una preziosa indagine conoscitiva con l'affare assegnato
12:00a S594. Come è noto, la tutela dei dati personali a livello europeo è oggetto del cosiddetto
12:06pacchetto protezione ai dati, di cui fa parte il Regolamento generale sulla protezione dei
12:10dati personali, il GDPR. Ora, il GDPR prevede esplicitamente nei considerando 46 e 112 che
12:19non solo il trattamento dei dati personali, qui si riferisce il considerando 46, ma addirittura
12:26il loro trasferimento fra istituzioni, considerando 112, cito, aperte virgolette, dovrebbe essere
12:34altresì considerato lecito quando è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita
12:39dell'interessato o di un'altra persona fisica. Fine della citazione. Per inciso, un incidente
12:46er tantum, noto che il riferimento all'interessato anziché allo scomparso deriva da un coordinamento
12:53con le norme di rango unionale che fanno appunto riferimento all'interessato, al titolare dei dati.
13:01Lo stesso articolo 6 al comma 1 della GDPR prevede esplicitamente che il trattamento dei dati
13:08sia lecito non solo quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri
13:12dati personali per una o più specifiche finalità, quelle liberatorie che più o meno distrattamente
13:18ognuno di noi firma parecchie volte al giorno, questa è la lettera A dell'articolo 6 comma 1, ma anche
13:24e alternativamente quando il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato
13:30o di un'altra persona fisica, lettera D. Essendo chiaramente inteso in questo senso
13:36che l'acquisizione del consenso è superflua, dato che appunto è considerato in una lettera separata
13:43del primo comma. Inoltre il comma 2 dell'articolo 6 non prevede questa fattispecie fra quelle
13:49in cui gli stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche
13:53per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento.
13:58Questa facoltà di andare oltre la norma europea è introdotta esplicitamente per quanto riguarda
14:05l'adempimento di obblighi legali cui è soggetto il titolare dei dati o l'esercizio di pubblici poteri
14:11che ricade in capo al titolare dei dati. La scriminante introdotta dalla norma di rango europeo è chiara,
14:18non si tratta di consentire un accesso indiscriminato al traffico di chiunque faccia perdere
14:22le proprie tracce, assolutamente no, ma di intervenire qualora si ritiene che siano in gioco
14:26interessi vitali della persona interessata. Questa fattispecie si presenta ad esempio
14:30quando il soggetto interessato è portatore di particolari condizioni di fragilità,
14:35quali per esempio un'età avanzata o forme di disabilità più o meno rilevanti
14:40o quando la scomparsa avviene in contesti particolari come ad esempio quelli montani.
14:46Ci si porrebbe interrogare se il recepimento delle norme di matrice unionale in questo caso
14:51sia stato caratterizzato come in altri da gold plating, cioè dall'introduzione di mantenimento
14:58di livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dalle direttive europee,
15:02perché potrebbe anche essere idealmente in una discussione generale, possiamo anche
15:07introdurre questo tema che poi ovviamente accantoneremo, o su quanto un atteggiamento
15:12dell'autorità garante molto assertivo nella fase iniziale di consolidamento del proprio ruolo
15:18abbia inibito l'iniziativa delle altre istituzioni coinvolte,
15:21inducendo una percezione esorbitante e sproporzionata delle esigenze da tutelare.
15:26Questi potrebbero essere temi di una discussione più ampia.
15:29Il nostro scopo oggi è semplicemente quello di provvedere a colmare quello che comunque
15:32è stato percepito come un vuoto normativo, anche se forse era colmato da norme di rango superiore,
15:37e di farlo nel modo più efficace e tempestivo, e quindi necessariamente meno impattante
15:41sull'attuale configurazione dell'ordinamento.
15:44A questo scopo la norma, pur prevedendo una deroga, prevede anche a garanzia della tutela
15:50della sfera personale del soggetto coinvolto l'intervento dell'autorità giudiziaria,
15:54in particolare del pubblico ministero, il quale con decreto motivato autorizza l'acquisizione
15:58dei dati telefonici necessari su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.
16:04Questo approccio è coerente con la giurisprudenza euronitaria.
16:08A partire dalla sentenza Digital Rights del 2014, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea
16:13ha stabilito il principio che l'accesso delle autorità nazionali ai dati telefonici e telematici
16:18conservati deve essere subordinato a un previo controllo effettuato da un giudice
16:23o da un'entità amministrativa indipendente, la cui decisione sia diretta a limitare l'accesso
16:27e il loro uso a quanto strettamente necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito.
16:32Nel provvedimento all'esame dell'Aula, il pubblico ministero non è da considerare
16:38una parte e quindi offre garanzie di terzietà rispetto alle forze di polizia che richiedono
16:43l'accesso.
16:43Viene inoltre fatta salva la disposizione contenuta dal vigente comma 3 quater dell'articolo
16:50132 del codice della privacy, estendendo l'impossibilità di utilizzare i dati acquisiti
16:56in deroga alle disposizioni dei commi 3 e 3 bis anche a quelli acquisiti in violazione
17:02del nuovo comma 3 bis.1.
17:05Più in generale, l'intervento è coerente con i principi fondamentali del GDPR, in particolare
17:10con il principio di limitazione delle finalità in base al quale i dati personali possono essere
17:15acquisiti e trattati per scopi specifici, legittimi e chiaramente definiti.
17:21essendo l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico e alle
17:25chiamate senza risposta circoscritta a garantire la tutela della vita e dell'integrità fisica
17:32del soggetto interessato.
17:34Solo un cenno rapidissimo ad un altro lineamento che ha rilevanza operativa nella proposta che
17:40viene oggi discussa, che è il coinvolgimento delle forze di polizia locale, che per la loro
17:50conoscenza dei luoghi, in questo modo vengono coinvolti e consente loro di accedere ai dati
17:56contenuti nel CED del Ministero dell'Interno.
18:01Più in dettaglio viene riconosciuta a questo personale, il personale dei corpi e dei servizi
18:07di polizia municipale, la possibilità di raccogliere le rinunce a discomparsa e di accedere al CED
18:11per consultare autonomamente le rinunce a discomparsa, così da contribuire in maniera più efficiente
18:17ad una attività di ricerca efficace.
18:23Non mi resta per concludere che ringraziare l'Aula per la sua attenzione e per ricordare
18:29che questo provvedimento era atteso.
18:32Ringrazio anch'io il precedente commissario, quello attuale non l'ho ancora conosciuto,
18:37di governo alle persone scomparse e ci ha in Commissione sottolineato l'urgenza di provvedere
18:45a chiarire questa che più che un vuoto normativo definirei un'ambiguità interpretativa emersa
18:51da certe interpretazioni giurisprudenziali e che necessita di un'interpretazione autentica
18:56da parte di questo Parlamento.
18:57Grazie Presidente.

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