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https://www.pupia.tv - Roma - Diritto d'autore fotografie - Audizione - Donati, prof. diritto comparato e docente legislazione mercato arte - Attolico, esperto - Della Morte, prof. diritto costituzionale - CNA e Confartigianato imprese - Tau Visual
Alle ore 13, la Commissione Cultura, nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela del diritto d’autore relativo alle fotografie, ha svolto le seguenti audizioni: Alessandra Donati, professoressa di diritto comparato all’Università Milano Bicocca e docente di legislazione del mercato dell’arte, Naba, Lorenzo Attolico, esperto di diritto d’autore, Michele Della Morte, professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli studi del Molise, rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, Cna, rappresentanti dell’Associazione nazionale fotografi professionisti, Tau visual. (06.05.25)

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Trascrizione
00:00Bene, allora iniziamo il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta
00:11di legge in materia di tutela di diritto d'autore relativo alle fotografie di iniziativa del
00:17deputato Amorese. Iniziamo con l'intervento di Alessandra Donati, professore di diritto
00:23comparato dell'Università Milano Bicocca e docente di legislazione del mercato dell'arte
00:30Nava, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Chiedo l'assenso
00:37per trasmettere l'audizione sulla web tv della Camera dei Deputati. Le ricordo la tempistica
00:47dei 5 minuti per lo svolgimento e l'audizione. Prego.
00:51Grazie Presidente. Il mio intervento è da ritenersi congiunto a quello che segue del collega Attolico.
00:59Al fine di esattamente individuare la portata della razio che appare sottesa alla proposta
01:04di riforma, riteniamo opportuno presentare alcune considerazioni e avanzare alcune proposte.
01:10La riforma offre l'opportunità di riconoscere una tutela specifica del diritto d'autore,
01:15sia morale che di utilizzazione economica, per alcune peculiari ipotesi di fotografie
01:20cosiddette semplici. Queste però caratterizzate da un particolare lavoro tecnico, definito nel
01:26testo come insieme delle scelte fotografiche, tecniche e artistiche che rendono unica l'immagine
01:32espressione della volontà e della creatività dell'autore. Si tratta a nostro avviso di una
01:37innovazione utile, che merita però una più cara collocazione sistematica. Il nodo sistematico
01:44che si pone riguarda l'inquadramento di questa fattispecie e se cioè tali tipologie di
01:50fotografie debbano essere ricondotte a una sottocategoria di fotografie semplici, che
01:56proponiamo di denominare fotografie semplici qualificate e quindi ricomprese tutte nel titolo
02:03secondo della legge sotto legida dei diritti connessi, oppure al contrario se possiamo
02:08qualificarle come opere fotografiche minori dotate di una sufficiente impronta autoriale
02:15da giustificare l'inserimento nel titolo primo riservato alle opere dell'ingegno. Il mio intervento
02:23è focalizzato a definire la disciplina di queste foto semplici qualificate, che è l'ipotesi che
02:29noi riteniamo aspicabile, venga seguita. Bisogna quindi porsi il quesito circa l'individuazione
02:37dei requisiti delle fotografie oggetto della riforma e l'effettiva portata della tutela
02:42rafforzata ad essa applicabile. Appare innanzitutto opportuno, come dicevo, collocarne
02:48l'intera disciplina esclusivamente nel titolo secondo della legge sul diritto d'autore, in
02:53coerenza con la logica sistematica. In quest'ottica non sembra adeguata né coerente con l'architettura
02:59complessiva della legge l'inclusione della loro definizione all'interno dell'articolo
03:042 e in particolare la 7.1, norma destinata ad elencare le opere dell'ingegno dotate di
03:10originalità e pertanto tutelate dal diritto d'autore in senso pieno. Si propone pertanto
03:16di inserire la nozione di fotografia semplice e qualificata nell'ambito dell'articolo 87,
03:22mediante l'aggiunta di un secondo comma che ne chiarisca i requisiti distintivi. Sono
03:28considerate fotografie qualificate, le fotografie che presentino un lavoro tecnico qualificato
03:34e in realtà proponiamo un'attività tecnica qualificata che determini unicità dell'immagine,
03:41quale espressione della volontà e creatività del fotografo propria a tali fotografie. E si propone,
03:48ma lo si evidenziarà meglio col collega attolico, di lasciare inalterato l'articolo 6. Particolare
03:54attenzione merita poi proprio l'analisi del testo dell'articolo 92 che è stato proposto,
04:01che presenta anche qui a nostro parere criticità sistematica e interpretativa per come è formulato,
04:08da valutare con attenzione alla luce dell'impianto normativo vigente. L'articolo 92 della riforma
04:15introduce una definizione dei parametri di valutazione della riproduzione non autorizzata
04:21della specifica categoria delle foto semplici qualificate. Recita, la tutela della riproduzione
04:28si riferisce a qualsiasi riproduzione, modifica, alterazione parziale o totale dei parametri
04:32tecnici della fotografia senza il consenso dell'autore sui aventi diritto. Ora, tale formulazione
04:39solleva i seguenti interrogativi interpretativi rispetto alla natura dell'illecito che si intende
04:47sanzionare e al diritto da tutelare al quale si riferisce. È necessario chiarire se la disposizione
04:53mira a rafforzare la tutela nel caso di riproduzione non autorizzata dell'immagine, nel senso tradizionale
05:00del termine, inserendo un ulteriore indice di controllo, il processo tecnico, tecnologico,
05:08se intende estendere tutela all'elaborazione della fotografia semplice qualificata, quindi
05:13diritto di elaborazione, oppure se ne intende a presidiare l'integrità quale diritto morale
05:20nella sua specifica configurazione tecnica. In altri termini occorre distinguere tra diritto
05:25esclusivo di riproduzione, di elaborazione e diritto morale all'integrità dell'opera
05:30che trovano fondamento in norme diverse e rispondono a finalità non coincidenti. Nel contesto della
05:38riforma la nuova formulazione sembra aspirare a regolamentare tutti e tre questi ambiti e questo
05:47rischia di generare una confusione sistematica.
05:54Posto che l'intento della riforma non pare a quello di estendere in via generale il diritto
05:59morale, proponiamo di ridefinire il perimetro del diritto patrimoniale di riproduzione, risultando
06:09allora necessaria una più chiara e precisa definizione della nozione di riproduzione
06:15dei parametri tecnici di una fotografia che oggi è ambigua e priva di consolidamento
06:20concettuale e riteniamo che sia invece rilevante prevedere direttamente la tutela del diritto
06:29esclusivo di elaborazione nonché il riconoscimento di uno più limitato e circoscritto diritto
06:37di tutela della paternità e dell'integrità proprio in relazione al processo tecnico. Abbiamo
06:43pertanto redatto il testo eventualmente che proponiamo di rivedere. Abbiamo un ultimo
06:54rilievo però, l'intervento a nostro parere non dovrebbe avere l'effetto di innalzare il
07:04livello di soglia di creatività e originalità richiesta per qualificare la fotografia, l'opera
07:10fotografica e questo sarà importante specificarlo nell'introduzione alla disciplina e nell'atto
07:19di proposta della riforma perché spesso i giudici vanno a scriminare proprio questo tipo di espressione
07:28artistica rispetto ad altri. Bene, la ringrazio per il suo contributo e allora proseguiamo se non ci
07:38sono interventi magari dopo l'intervento del di Lorenzo Attolico visto che è coordinato avvocato
07:45ed esperto di diritto d'autore che ringrazio per aver accolto l'invito della commissione e chiedo anche a lui
07:51l'assenso per poco anche rimanere là che c'è la telecamera che la inquadra ugualmente, sì sì sì lo
07:59devo accendere quindi ecco no le chiedo l'assenso chiedo l'assenso per trasmettere il suo intervento
08:09sempre nella web tv della camera e poi le ricordo la tempistica dei 5 minuti.
08:155 minuti grazie presidente certo do il mio consenso e innanzitutto ringrazio la commissione per avermi
08:21invitato in questa audizione per commentare il disegno di legge di cui oggi parliamo. Il mio
08:28intervento contrariamente a quello che è stato l'intervento della professoressa Donati si concentrerà
08:35sul testo proposto nel senso che condivido la conclusione della professoressa Donati per questo
08:43abbiamo coordinato i nostri interventi sul fatto che con ogni probabilità se si vuole arrivare ad una
08:49corretta conclusione di questo percorso per il riconoscimento delle opere fotografiche che abbiamo
08:58chiamato qualificate è più verosimile che si lavori sul titolo secondo della legge cioè sui diritti
09:05connessi piuttosto che sul titolo primo che riguarda invece i diritti primari. Quello che dirò invece
09:11rappresenta una critica ovviamente costruttiva a quello che è l'attuale testo che è stato proposto
09:17partendo dall'articolo 2 sappiamo che l'articolo 2 elenca tutte le tipologie di opere dell'ingegno che
09:24sono tutelate da leggi sul diritto d'autore. Ora viene proposta una revisione del numero 7
09:31dell'articolo 2 sulle opere fotografiche dove verrebbe aggiunta una prima espressione di esposta
09:38a terzi cioè per avere la protezione dell'opera fotografica dovrebbe essere esposta a terzi così si
09:44capisce dalla formulazione e poi una seconda parte dove si fa un riferimento all'impronta autorale
09:53originale frutto di elaborazione rappresentativa dello spirito creativo dell'autore. Questo tipo
09:59di intervento onestamente non appare convincente per questi motivi. Sul discorso dell'esposizione
10:05a terzi indisparte il tema della difficoltà di interpretare questa fase. Che cosa vuol dire
10:12esposta a terzi? Pubblicazione? Ma allora basta un post su Instagram e diventa esposta a terzi
10:19o stiamo parlando invece di un'esposizione pubblica tipo in una mostra? Quindi c'è già
10:26un dato formale dove io intravedo una difficoltà di interpretazione da parte dei giudici. Ma c'è
10:34un altro tema. La necessità di esposizione a terzi è un'assoluta novità nel mondo del
10:41diritto d'autore perché come tutti sappiamo l'autore può decidere liberamente di tenere
10:48l'opera inedita. Quindi non c'è necessità di farla vedere, quindi di esporla a terzi.
10:54Quindi questa espressione onestamente non appare convincente. Come anche non appare convincente
10:59la successiva espressione che riporta ad un tema di originalità e frutto di elaborazione
11:06creativa. Ora, tutte le opere dell'ingegno devono essere originali e creative. Mi pongo
11:14questo tema. Questa espressione verrebbe posta soltanto nel numero 7 dell'articolo 2. Per
11:22tutte le altre opere dell'ingegno no. E non vorrei che questo tipo di collocazione presentasse
11:29un tema anche qui interpretativo, come se, ma ovviamente è una provocazione, come se
11:36per le opere fotografiche ci fosse necessità di questo requisito dell'autoralità e della
11:42creatività. Mentre per le altre no. Cioè, se qui si è sentita la necessità di chiarirlo,
11:48sembrerebbe quasi che per le opere fotografiche questo è un elemento fondante e per le altre
11:53no, smettendo decenni di giurisprudenza che invece dicono che l'originalità e la creatività
12:00devono essere mantenute per tutte le opere dell'ingegno affinché siano, scusate, protette.
12:08Velocemente sul tema dell'articolo 6. Anche qui si suggerisce una riforma che va nel primo
12:15comma ad aggiungere l'espressione del lavoro tecnico dell'autore. In un secondo che comma
12:22dedicato anche qui espressamente alle fotografie sembrerebbe che per, cioè, si va ad esprimere,
12:31a interpretare, a definire meglio il concetto di lavoro tecnico per le fotografie. Alcune
12:37critiche anche su questo articolo 6. Sappiamo che l'articolo 6 riguarda tutte le opere.
12:42L'articolo 6 riguarda tutte le opere dell'ingegno. Alcune di queste opere non hanno bisogno
12:53del lavoro tecnico. Se invece si modifica l'articolo 6, sembra che tutte le opere dell'ingegno
13:02per essere protette debbano avere necessariamente anche un apporto tecnico. Alcune, ripeto, non
13:08hanno bisogno di un apporto tecnico. Un esempio banale soltanto per farvi capire il mio ragionamento.
13:16Ormai molti compositori musicali non scrivono più ovviamente sul pentagramma le note per creare
13:23un'opera musicale. Accendono l'audio del loro registratore sull'iPhone e registrano una melodia,
13:33nel senso che la canticchiano. Hanno creato un'opera musicale. C'è un lavoro tecnico?
13:40Non c'è un lavoro tecnico. Quindi modificando questo articolo 6 si va a scardinare un articolo
13:47fondante del mondo del diritto d'autore. E termino. Con l'aggiunta del secondo comma che riguarda
13:55la definizione di lavoro tecnico dedicata alle fotografie, anche qui, di nuovo, abbiamo
14:01un inquadramento preciso sul che cosa vuol dire lavoro tecnico per le opere fotografiche.
14:09Ma non abbiamo nessuna, invece, interpretazione sul lavoro tecnico delle altre. Quindi come
14:14facciamo a stabilire quale sarebbe il lavoro tecnico? Chiudo su questo e ho terminato.
14:20a chiudo, perché sul 92 si è già espressa la collega Donati. Quindi, secondo la nostra
14:29ricostruzione, l'articolo 6 non può essere toccato per i motivi che ho detto e l'articolo
14:347 dell'articolo 2 deve essere mantenuto integro nell'attuale stesura per i motivi esposti.
14:45Grazie, Presidente. Spero di aver mantenuto il tempo previsto.
14:50Bene, grazie allora per il contributo. Poi c'è l'intervento di Michele della Morte,
15:00professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi del Molise,
15:05accompagnato da Antonio Bellastella, avvocato del Foro di Napoli, che saluto e ringrazio
15:11anche loro per aver accolto l'invito della Commissione. Chiedo anche a loro l'assenso
15:17per trasmettere l'intervento sulla web tv della Camera dei Deputati e vi ricordo la tempistica
15:24dei 5 minuti. Lascio la parola al Professor Michele della Morte. Prego.
15:33Grazie, Presidente. Naturalmente grazie per l'invito alla Commissione, per l'audizione e come giustamente
15:58le ha detto, il nostro intervento è stato scritto ed elaborato congiuntamente insieme all'Avvocato Bellastella.
16:06Allora, la proposta di legge è stata ribadita allo scopo di modificare le norme attualmente vigenti
16:14in materia di tutela del diritto d'autore relativamente alle fotografie e l'obiettivo dichiarato,
16:19emergente dalla relazione introduttiva, è quello di rafforzare in generale la protezione giuridica
16:25del lavoro fotografico, riconoscendo la natura originale, tecnica e creativa anche oltre la dimensione
16:32propriamente autoriale. Tuttavia, a nostro parere, anche in questo caso ovviamente in termini costruttivi,
16:46c'è qualche rilievo da operare in ordine all'abolizione, chiamiamola secca, della distinzione
16:57tra opera fotografica e fotografia semplice o scatto fotografico, diciamo se si vuole, che così come proposta
17:06pone alcune questioni teoriche e pratiche che secondo noi necessitano di ulteriori approfondimenti.
17:13Evito di soffermarmi sulla copiosa giurisprudenza che si occupa e ribadisce, diciamo, la distinzione,
17:23la necessità della distinzione tra autore, opera fotografica e fotografia semplice e naturalmente
17:31su ciò che va inteso per creatività o ingegno, per opere di creatività e opere di ingegno,
17:37ma, diciamo, vado direttamente al punto delle definizioni, diciamo, nell'ambito dell'articolo 2
17:44che viene modificato mentre resterebbe in vigore l'articolo 87, ai sensi del quale sono considerate
17:50fotografie, le immagini, persone, aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute
17:55con il processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte
18:00figurativa, i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie,
18:06nel dibattito che non sono comprese le fotografie, scritti, documenti, carte, oggetti e prodotti
18:09simili nel capo quinto e la proposta prevede l'estensione della durata dei diritti economici
18:16sulle fotografie semplici da 20 a 70 anni, inclusi i diritti, inclusi i diritti morali di norma
18:24riservati all'opera dell'ingegno. Ora, diciamo, le nostre perplessità sono sia
18:28di drafting, diciamo, che sostanziali. Sul piano, diciamo, del drafting, la sovrapposizione
18:35tra le nuove definizioni da introdurre e il regime previgente, forse, diciamo, abbiagnerebbe
18:42del ricorso alla tecnica dell'abrogazione espressa. Non fare ricorso alla tecnica dell'abrogazione
18:48espressa, diciamo, lascia aperte delle incertezze giuridiche e si generano, diciamo, alcune figure
18:57che sono di difficile catalogazione, complicando in maniera significativa l'interpretazione
19:04delle disposizioni applicabili, soprattutto in caso di contenzioso. A mero titolo di esempio
19:09non è chiaro quale relazione intercorre tra l'articolo 92 novellato e l'articolo 32 bis
19:16della legge in vigore che fa riferimento alle sole opere fotografiche. I rischi, paradossalmente,
19:22sono quelli di un'alterazione delle dinamiche contrattuali e di un incremento potenziale
19:27della litigiosità, naturalmente, diciamo, discendenti dalla incertezza giuridica, specie
19:33immaginando in contesti professionali e commerciali nei quali è più ampio il ricorso ad immagine
19:38fotografica, editoria, pubblicità e comunicazione digitale. Ancora la proposta di legge nell'introdurre
19:44un comma, 7.1 all'articolo 2, include quanto in realtà la legge sul diritto d'autore prevede
19:50sia escluso. Ai fini dell'ammonizzazione del mercato digitale europeo, l'articolo 32
19:55quattro della legge sul diritto d'autore, nel recepire l'articolo 14 della direttiva
20:002019 e 790 sul diritto d'autore e diritti connessi al mercato unico digitale, limita infatti
20:07la tutela giuridica delle riproduzioni di opere visive in pubblico dominio a quelle che
20:11conservino un segno creativo. La norma, così come la sua fonte, sembra suggerire un'impostazione
20:16favorevole allo sfruttamento generale delle opere visive in pubblico dominio non creative.
20:22Non di meno, in terma di ammonizzazione del diritto d'autore e diritti connessi nella
20:27società di formazione, si deve richiamare l'orientamento della Corte di giustizia comunitaria,
20:33secondo cui il diritto d'autore, esensi della direttiva 29 del 2001, può trovare applicazione
20:39solo con riferimento ad un oggetto che abbia carattere di originalità, ossia rappresenti
20:44il risultato della creazione intellettuale dell'autore, sempre secondo la Corte 2019-683-17,
20:52quando invece la realizzazione di un oggetto è stata determinata da considerazioni di carattere
20:57tecnico, da regole o altri vincoli che non lasciano margine alla libertà creativa, non
21:04può ritenersi che tale oggetto presenti l'originalità necessaria per poter costituire un'opera.
21:12Come, diciamo, riagganciandoci a quanto abbiamo ascoltato in precedenza, è tuttavia plausibile
21:17una riforma che opera in una distinzione tra professionisti e non professionisti, che naturalmente
21:22producono quotidianamente e pubblicano milioni di scatti, una tutela più estesa diretta a
21:28rafforzare la produzione di talune fotografie semplici, estendendo proporzionalmente la durata
21:33di diritti connessi o prevedendo determinate tutele contrattuali per specifiche figure e
21:39categorie professionali, salvaguardando così il diritto morale d'autore, senza produrre
21:44appiattimenti che deriverebbero dalla scelta di incidere sullo status autoriale, come avverrebbe
21:51qualora si privilegiasse il cosiddetto lavoro tecnico, ad esempio, in fase di post-produzione.
21:57Chiudo, in altri termini, lasciare inalterato l'attuale impianto normativo, che prevede un
22:02distinguo tra opera necessario, per quanto detto, tra opera fotografica e semplice fotografie,
22:07al tempo stesso introdurre, questo è il nostro parere, il nostro consiglio, l'opinione,
22:13introdurre una tutela rafforzata unicamente per fotografie semplici qualificate, da intendersi
22:19come tali quelle risultanti dall'attività dell'elevata professionalità del fotografo,
22:24e procedendo eventualmente in sede di intervento legislativo con l'aggiunta di un unico secondo
22:28comma, l'attuale formulazione dell'articolo 92 della legge d'autore, che preveda che il
22:33diritto esclusivo sulle fotografie, che sono il risultato dell'elevata professionalità
22:37del fotografo, dura 8 anni dalla produzione della fotografia.
22:41Grazie.
22:43Bene, grazie per il contributo. Se non ci sono interventi proseguiamo con i rappresentanti
22:51della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa, Media Impresa, CNA
22:58e di Confartigianato Imprese. Sono presenti per CNA Antonella Grasso, responsabile dell'Unione
23:04Servizi alla Comunità e Roberto Angelini del Dipartimento Relazioni Istituzionali e partecipano
23:10all'audizione in videoconferenza per Confartigianato Imprese, Tiziana e Angelozzi, responsabile
23:15Confartigianato Comunicazione e Corrado Poli, presidente Confartigianato Fotografi. Saluto
23:21e ringrazio tutti i partecipanti per aver accolto l'invito della Commissione, chiedo anche a loro
23:28l'assenso per trasmettere l'audizione nella web tv della Camera dei Deputati e cedo la parola
23:35ad Antonella Grasso per il suo intervento, ricordandole la tempistica dei 5 minuti.
23:42Grazie, grazie presidente. Io intervengo per nome di CNA e Confartigianato in rappresentanza
23:49della categoria dei fotografi. Intanto ringraziamo per questa opportunità e per questa iniziativa
23:55legislativa perché riteniamo che la legge 633 del 41 necessiti di una rivisitazione magari
24:05anche un po' più complessiva visto i cambiamenti e le innovazioni tecnologiche che attraversano
24:12il settore e in maniera particolare probabilmente il mondo della fotografia. Ci piace molto il
24:18superamento della distinzione tra opera fotografica e foto semplice. Per quanto ci riguarda non esistono
24:25foto semplici e quindi questa nuova impostazione rappresenta una maggiore tutela per i fotografi.
24:36Venendo al testo anche noi abbiamo delle perplessità sulla citazione esposta a terzi perché è evidente
24:45che ci possono essere delle opere fotografiche nascoste o inedite e che hanno diritto
24:53ugualmente ad essere tutelate. Quindi forse questo concetto andrebbe spiegato meglio.
25:00Rispetto alla durata e al diritto esclusivo delle fotografie ovviamente apprezziamo il cambiamento
25:07che porta da 20 a 70 anni la tutela ma sarebbe più opportuno che i 70 anni decorressero dalla morte
25:17dell'autore. Quindi garantire un periodo di tutela in vita dell'autore ma anche successivamente.
25:24E 70 anni dalla prima pubblicazione nel caso in cui questa avvenga dopo la morte dell'autore.
25:31Perché non è stata divulgata, non è conosciuta e quindi mantenere un diritto di tutela rispetto
25:43alla proprietà intellettuale. Un passaggio sulla fotografia che viene prodotta a seguito
25:51di una committenza, di un lavoro di committenza. Spesso, anche se in quel caso c'è il diritto
25:59civile e amministrativo che tutela, spesso le attività, i lavori in committenza vengono
26:05fatti da imprese che hanno un potere, una forza contrattuale molto alta e che spesso il
26:12concetto di fotografia semplice derubrica un po' il lavoro e la professionalità del fotografo.
26:17Quindi in questo senso il superamento della foto semplice rappresenta sicuramente un momento
26:26importante per l'attività del fotografo. Inoltre, forse la norma dovrebbe regolamentare
26:35anche il concetto di opera collettiva, proprio perché la fotografia è un processo che va
26:42dal pre al post produzione. Ci sono varie figure che intervengono durante il processo e quindi
26:49sarebbe utile che questo aspetto venisse regolamentato. Ultima considerazione sul capo
26:59quinto della legge. In partito dove c'è un'esclusione normativa per quanto riguarda gli oggetti.
27:08L'oggetto invece non è uguale a se stesso perché la foto, a seconda della luce, dell'esposizione,
27:17dell'orario in cui viene scattata può rappresentare comunque un'opera fotografica e degna di tutela.
27:25Da questo punto di vista basti pensare a chi lavora per il mondo della moda, per i gioielli.
27:31Il gioiello non è solo un oggetto, è come viene fotografato che poi acquisisce maggiore
27:37valore anche dal punto di vista della promozione e del marketing. Grazie.
27:43Noi manderemo una nota scritta ovviamente nel pomeriggio, nel primo pomeriggio, condivisa
27:50tra CNA e Confartigianato.
27:53Benissimo, grazie anche per la tempistica.
27:57E concludiamo con l'intervento in videoconferenza di Alberto Giona Falco,
28:03Probi Viro e membro del direttivo dell'Associazione Nazionale Fotografi e Professionisti,
28:07Tau Visual, e di Roberto Tomesani, coordinatore generale dell'Associazione,
28:14che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione.
28:18Chiedo anche a loro l'assenso per trasmettere l'audizione sulla web tv della Camera dei Deputati.
28:26Cedo la parola ad Alberto Giona Falco e ricordo sempre la tempistica dei cinque minuti.
28:31Grazie Presidente, grazie Commissione, grazie per l'opportunità di essere auditi.
28:40Diamo il consenso alla registrazione, così siamo tranquilli anche su questo.
28:45Per quanto riguarda l'intervento, abbiamo diviso l'intervento in due all'interno dei cinque minuti,
28:51quindi lascerei la parola al coordinatore generale per il preambolo, ora di Roberto Tomesani.
28:58Microfono.
29:01Che dà volentieri consenso.
29:07Ringrazio per l'opportunità e soprattutto per la disponibilità e la pazienza in quest'ora pre-prandiale.
29:15Ma la legge sul diritto d'autore è sempre stata uguale a se stessa nei tratti più salienti
29:24e da sempre, dal 41 in poi, si trascina questa disparità di trattamento che a nostro avviso questo sì meriterebbe di essere superato.
29:39La discriminante, questa discriminante fra fotografia semplice e opera dell'ingegno, di fatto genera infinite stereoli diatribe
29:47per definire quale sia il confine fra creatività oppure no, cosa sia ammissibile come opera dell'ingegno o cosa no,
29:58unicamente accanendosi su un'arte che era giovanissima all'epoca del 41 quando si legiferava,
30:08al cospetto delle altre arti che sono state d'amblè fatte assurgere alla dignità di opera dell'ingegno.
30:20Oltretutto investendo i giudici di un compito, quello di discriminare, individuare questo limite di discrimin
30:32al di fuori delle competenze che ci si aspetta che il giudice possa avere.
30:40La proposta di legge 2224, semplicemente ed operativamente, mira a ottenere che la fotografia sia giudicata
30:47sempre con pari dignità, come avviene per le altre forme espressive contemplate dalla legge sul diritto d'autore.
30:53Così come la musica è sempre protetta senza che sia prevista la fattispecie di un semplice motivetto
30:59o anche come la letteratura è sempre protetta senza una specchia separazione di generi
31:06che individui il brano insignificante separandolo dalla prosa più alta.
31:12Per questo motivo appoggiamo ben volentieri la proposta di legge oggetto di studio,
31:18cogliamo l'occasione per suggerire alcuni ritocchi che potrebbero essere apportati al testo
31:22e ripasso la parola al mio collega Dona Falco.
31:27Eccoci.
31:28Allora, per restare nei tempi previsti cercherò di essere molto veloce.
31:33Abbiamo lasciato una memoria questa mattina inviata alla Commissione.
31:38Ringraziamo tutti gli onorevoli membri della settima Commissione
31:42e come rappresentanti dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti Tauvisual
31:47vi ringraziamo nuovamente per l'opportunità di essere auditi
31:50e quindi di dare i nostri modesti suggerimenti per la proposta di legge che abbiamo molto apprezzato.
31:56In particolare vorremmo evidenziare molto velocemente quattro punti
32:01che a nostro avviso meritano il vostro interesse.
32:04Il primo punto è nel che legge proposto alla pagina 1, nella seconda colonna al terzo capoverno,
32:10si dice che sicuramente gli interventi di calibrazione e modifica affinamento dell'immagine
32:15attraverso la post-produzione consolidano e valorizzano questa visione
32:19trasformando lo stato in un prodotto compiuto di elevato valore artistico.
32:22Ora noi riconosciamo e apprezziamo l'estensione del concetto creativo
32:26anche ovviamente agli interventi di post-produzione
32:29ma essendo consci che questi ultimi non necessariamente sempre rendono il prodotto di elevato valore artistico
32:35proponiamo di aggiungere e modificare in questo senso.
32:39Successivamente gli interventi di calibrazione e modifica affinamento dell'immagine
32:43attraverso la post-produzione consolidano e valorizzano questa visione
32:47contuendo a trasformare, ecco la proposta di emendamento
32:50lo scatto in un prodotto compiuto di elevato valore artistico.
32:54Il secondo punto che vogliamo mettere in evidenza
32:57è quello relativo al preambolo introduttivo alla pagina 2
33:00alla prima colonna nel penultimo capoverso viene detto
33:03la presente proposta di legge mira a valorizzare come autore
33:07superando la visione riduttiva che limita
33:09a valorizzare il fotografo come autore
33:11superando la visione riduttiva che limita il diritto d'autore alla fotografia semplice
33:16riconoscendo il valore creativo e tecnico di ogni immagine.
33:19A nostro avviso risulterebbe certamente più chiaro
33:22un testo che per ampliare i diritti a tutte le immagini
33:25quale è l'intento della proposta di legge
33:28dicesse
33:29la presente proposta di legge mira a valorizzare il fotografo come autore
33:35superando la visione riduttiva che limita il diritto d'autore
33:38cancellando la preposizione articolata alla
33:42inserendo della
33:43che limita il diritto d'autore della fotografia semplice
33:47riconoscendo così il valore creativo e tecnico di ogni immagine.
33:51come è stato sostenuto anche in precedenza da altri membri auditi a questa audizione
34:00è proprio qualsiasi fotografia merita la dignità
34:05come dicevamo fin nella nostra premessa
34:08di valore creativo
34:10in quanto tutte le discipline artistiche non fanno distinzione
34:14invece la distinzione riconosciuta nel 1941 oggi perde di significato.
34:19il punto 3 nella proposta di legge
34:22dove è scritto al comma b l'articolo 92 e sostituito dal seguente testo
34:27al seguente capoverso viene detto
34:29tale diritto comprende la tutela della riproduzione non autorizzata
34:33e riconoscimento dell'autore essensi dell'articolo 20
34:36ci permettiamo di suggerire per la massima chiarezza anche ai fini dell'interpretazione
34:40della magistratura che di conseguenza dovrà far giurisprudenza
34:43di aggiungere semplicemente la frase ivi compresa la menzione dell'autore
34:48oggi viene tutelata la legge sulla menzione dell'autore ma non eseguita
34:53aggiungendolo con la frase in questa maniera
34:56verrebbe quindi esplicitato il diritto e reso più semplice l'interpretazione
35:00la frase che proponiamo è quindi
35:03tale diritto comprende la tutela della riproduzione non autorizzata
35:07e il riconoscimento morale dell'autore ai sensi dell'articolo 20
35:10ivi compresa la menzione dell'autore
35:12in ultimo e così andiamo alla conclusione
35:15nella proposta di legge il punto 4 è scritto al comma b dell'articolo 92
35:21e sostituito dal seguente testo
35:23il primo capoverso viene detto
35:24il diritto esclusivo sulle fotografie dura sino al termine del settantesimo anno dalla produzione
35:33noi ci interroghiamo sulla data di inizio dei settant'anni
35:36e come altri colleghi hanno detto in precedenza
35:38sosteniamo anche noi e proponiamo per la massima chiarezza
35:41di nuovo anche ai fini dell'interpretazione della magistratura
35:44e quindi della conseguente giurisprudenza
35:47di sostituire la parola produzione
35:50con le parole morte dell'autore
35:52equiparando quindi la normativa in vigore per le altre opere di ingegno
35:56come le opere letterarie
35:57modificando quindi il testo come segue
36:00il diritto esclusivo sulle fotografie
36:02dura sino al termine del settantesimo anno dalla morte dell'autore
36:06o della pubblicazione postuma per chi negò dei diritti
36:09ho concluso
36:11ringrazio per la campanella che ricorda il termine
36:14ricordo anche che la nostra associazione e noi come responsabili
36:19siamo a disposizione della settima commissione
36:21per eventuali consultazioni future
36:24vi ringrazio per l'ascolto
36:26Benissimo, grazie, grazie ad entrambi per gli interventi e per il contributo
36:32lascio la parola all'onorevole Amorese
36:35voleva intervenire, prego
36:36Sì, grazie
36:39non ho domande per adesso
36:41ma solo una considerazione come primo firmatario della legge
36:45intanto ringraziare tutti gli auditi
36:48perché ho sentito della volontà di arrivare a una condivisione
36:55a prescindere da coloro che l'hanno un po' stravolgerla
36:57vorrebbero, insomma, giustamente dal loro punto di vista
37:00un po' stravolgerla
37:01e altri che comunque hanno dato dei suggerimenti
37:04da entrambe, diciamo, le visioni
37:07ho sentito cose interessanti
37:08quindi ringrazio davvero tutti
37:11solo una nota sulla menzione dell'autore
37:14io mi sono chiesto se inserire questa dicitura nella proposta di legge
37:20e l'interrogativo me era rimasto
37:23tra l'altro in commissione, ne abbiamo parlato più volte
37:25io ho incalzato anche gli editori su questo tema
37:29diciamo, non è più possibile nel 2025
37:33sfogliare quotidiani o magazine che siano
37:37e nella maggior parte dei casi
37:39non c'è un riferimento preciso
37:43a volte nemmeno alle agenzie fotografiche
37:46figuriamoci a volte nemmeno
37:48ai coloro che la realizzano in prima persona
37:52quindi potrebbe essere effettivamente convincente
37:55aggiungere anche questa
37:57quindi, diciamo, da parte mia
37:59come ho detto ai colleghi
38:01quando per la prima volta abbiamo parlato
38:03di questa proposta di legge in commissione settima
38:06insomma, massima disponibilità a ragionare
38:09come migliorare tutti insieme
38:11mi pare che concludendo
38:12emerga però da tutti
38:13che sia arrivato oggettivamente il momento
38:16di rivedere una legge vecchia
38:19che lascia spesso alla magistratura
38:21effettivamente l'onere di tutelare
38:25o meno la singola fotografia
38:27la singola opera
38:28il singolo autore
38:30benissimo, grazie
38:35allora, se non ci sono altri interventi
38:38dichiaro concluso il ciclo di aduizioni
38:40e passiamo al seguito della commissione
38:44grazie ancora a tutti
38:45grazie
38:47grazie

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