https://www.pupia.tv - FRODE SUI RIMBORSI IVA A MALPENSA: SCOPERTI 26 SOGGETTI CHE AVEVANO OTTENUTO INDEBITI RIMBORSI PER 140.000 EURO, ATTRAVERSO RESIDENZE FITTIZIE E FALSI DOMICILI. ALTRI 35 SEGNALATI NELLE BLACK LIST.
I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, in attuazione delle direttive di intelligence finalizzate al contrasto all’illegalità economico-finanziaria, hanno condotto una attività investigativa, rivolta ad individuare indebiti rimborsi dell’IVA richiesti ed ottenuti da viaggiatori in partenza per destinazioni extra Unione Europea.
Per dare la dimensione della portata del gettito fiscale che viene restituito dall’Erario italiano, solo nell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa, tale pratica amministrativa vede erogare, da parte degli intermediari autorizzati a gestire la pratica, rimborsi pari a 200 milioni di euro di IVA nazionale all’anno.
Infatti, la normativa nazionale prevede che per le cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare di viaggiatori residenti o domiciliati fuori dall’UE, possa essere richiesto il rimborso dell’IVA pagata al momento dell’acquisto.
Oltre ai requisiti personali dell’acquirente, la legge stabilisce che il bene deve avere un valore non inferiore a 70 euro; deve essere destinato ad uso personale o familiare, senza quindi alcun fine commerciale; l’acquisto deve essere portato fuori dall’Unione Europea entro tre mesi.
In particolare, i controlli hanno riguardato le richieste di rimborso laddove i richiedenti, cittadini stranieri, risultavano avere una residenza o un domicilio in Italia, così facendo venire meno i requisiti soggettivi previsti per l’ottenimento del rimborso.
La suddetta attività portava ad esiti classificabili in due macro-categorie, spesso interconnesse: una di natura preventiva con la formulazione di una richiesta di inserimento all’interno della “black list” del sistema Otello 2.0, per i soggetti sui quali sussistono gravi dubbi sul possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dello sgravio di cui all’art. 38-quater D.P.R. 633/72; l’altra di natura repressiva, laddove vi è certezza della violazione, con la redazione di una relazione complessiva sull’analisi effettuata.
Nel periodo di esecuzione del servizio, le relazioni conclusive riportanti gli elementi di constatazione dell’indebito rimborso, sono state trasmesse alla locale Direzione dell’ADM e da quest’ultima inoltrate all’ufficio all’Agenzia delle Entrate competente per territorio sul soggetto segnalato, per l’accertamento della violazione tributaria ed il successivo recupero dell’indebito.
Per quanto concerne invece le richieste di inserimento dei dati anagrafici dei soggetti all’interno della “black-list” del sistema Otello 2.0., avanzate dalla polizia economico finanziaria alla locale Direzione dell’ADM, queste faranno sì che, per il futuro, le operazioni di rimborso inoltrate da tali soggetti siano sottoposte al vaglio diretto di un funzionario
Referente: Ten
I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, in attuazione delle direttive di intelligence finalizzate al contrasto all’illegalità economico-finanziaria, hanno condotto una attività investigativa, rivolta ad individuare indebiti rimborsi dell’IVA richiesti ed ottenuti da viaggiatori in partenza per destinazioni extra Unione Europea.
Per dare la dimensione della portata del gettito fiscale che viene restituito dall’Erario italiano, solo nell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa, tale pratica amministrativa vede erogare, da parte degli intermediari autorizzati a gestire la pratica, rimborsi pari a 200 milioni di euro di IVA nazionale all’anno.
Infatti, la normativa nazionale prevede che per le cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare di viaggiatori residenti o domiciliati fuori dall’UE, possa essere richiesto il rimborso dell’IVA pagata al momento dell’acquisto.
Oltre ai requisiti personali dell’acquirente, la legge stabilisce che il bene deve avere un valore non inferiore a 70 euro; deve essere destinato ad uso personale o familiare, senza quindi alcun fine commerciale; l’acquisto deve essere portato fuori dall’Unione Europea entro tre mesi.
In particolare, i controlli hanno riguardato le richieste di rimborso laddove i richiedenti, cittadini stranieri, risultavano avere una residenza o un domicilio in Italia, così facendo venire meno i requisiti soggettivi previsti per l’ottenimento del rimborso.
La suddetta attività portava ad esiti classificabili in due macro-categorie, spesso interconnesse: una di natura preventiva con la formulazione di una richiesta di inserimento all’interno della “black list” del sistema Otello 2.0, per i soggetti sui quali sussistono gravi dubbi sul possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dello sgravio di cui all’art. 38-quater D.P.R. 633/72; l’altra di natura repressiva, laddove vi è certezza della violazione, con la redazione di una relazione complessiva sull’analisi effettuata.
Nel periodo di esecuzione del servizio, le relazioni conclusive riportanti gli elementi di constatazione dell’indebito rimborso, sono state trasmesse alla locale Direzione dell’ADM e da quest’ultima inoltrate all’ufficio all’Agenzia delle Entrate competente per territorio sul soggetto segnalato, per l’accertamento della violazione tributaria ed il successivo recupero dell’indebito.
Per quanto concerne invece le richieste di inserimento dei dati anagrafici dei soggetti all’interno della “black-list” del sistema Otello 2.0., avanzate dalla polizia economico finanziaria alla locale Direzione dell’ADM, queste faranno sì che, per il futuro, le operazioni di rimborso inoltrate da tali soggetti siano sottoposte al vaglio diretto di un funzionario
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