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La sentenza di Velletri smonta e sbugiarda i dogmi pandemici e lo fa basandosi su una consulenza tecnica d'ufficio inoppugnabile, che mette nero su bianco la verità sui cosiddetti vaccini Covid.
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Trascrizione
00:00E' la sentenza di Velletri che insomma mette nero su bianco quello che diciamo da tempo,
00:08che poi ci hanno attaccato, ci hanno detto che eravamo complottisti, che eravamo Novax,
00:12eccetera, eccetera, eccetera, ma insomma questa sentenza andiamo ad analizzarla, se sei d'accordo
00:19i punti più importanti.
00:21Se la regia mette la prima slide che abbiamo preparato, eccolo qua, osserva il decidente
00:28di conclusione, facendo proprio le conclusioni del CTU, che non esiste documentazione di
00:33AIFA o di EMA che consenta di utilizzare i vaccini a carico del sistema sanitario nazionale
00:38indicati per la prevenzione della malattia Covid-19 anche per la prevenzione dell'infersione
00:44da SARS-CoV-2.
00:46Si osserva ulteriormente che l'erronea rappresentazione legislativa relativa all'imposizione dell'obbligo
00:51vaccinale di cui è l'articolo 4 DL4421 al fine di prevenire la trasmissione dell'infezione
00:58SARS-CoV-2 ha certamente indotto le persone vaccinate ad assumere comportamenti non precauzionali
01:05ai fini della trasmissione dell'infezione, ad esempio contatti ravvicinati con soggetti
01:09fragili sulla base dell'erronea convinzione che non trasmettessero l'infezione, circostanza
01:14invece questa scientificamente non esclusa, contribuendo invece paradossalmente alla diffusione
01:20dell'infezione.
01:21Grazie Regia.
01:22Insomma è il contrario di quello che diceva Draghi, non ti vaccini e ti ammali e muori
01:26o fai morire, invece ti vaccini, la verità sarebbe stata ti vaccini, puoi prenderti il
01:31Covid e trasmetterlo agli altri, Avvocato.
01:34Si, è stato sancito il falso scientifico sostanzialmente, finalmente direi anche perché
01:45è un fatto notorio, oramai non solo da tutti percepito, ma conosciuto, dichiarato dalle
01:54stesse agenzie regolatorie e oggi con la sentenza di Velletri anche frutto di un accertamento
02:02veritale, perché la sentenza di Velletri si basa su una perizia, una cosiddetta consulenza
02:11tecnica di ufficio e quindi ha la dignità di una prova scientifica di questa conclusione.
02:20Come lei ha sottolineato, cosa ha fatto?
02:23Il giudice ha chiesto una consulenza tecnica di ufficio, quindi c'è stato questo tecnico
02:27al quale sono stati posti dei quesiti e sulla base dei dati di fatto questa persona ha tratto
02:34delle conclusioni che poi il giudice ha fatto suo per emettere questa sentenza.
02:38Passiamo alla slide successiva.
02:41L'illegittimità accertata nel caso concreto della norma espressa dall'articolo 4 di L44
02:492021 convertito in legge 76 2021 per inefficacia dei vaccini anti SARS-CoV-2 alla prevenzione
02:58della trasmissione dell'infezione e dunque per inidoneità alla tutela della salute pubblica.
03:05Anche qua, avvocato, si torna sul fatto che non prevenivano l'infezione perché la parte
03:10prima faceva riferimento al Servizio Sanitario Nazionale che un medicinale di questo tipo
03:16non poteva essere messo off label, se non ricordo male, perché non c'erano gli studi
03:21in fase 2 e perché comunque possono essere utilizzati solo verso delle patologie da curare,
03:27quindi verso persone malate e non certo verso persone sane.
03:31Sì, esattamente questo.
03:33E qui entra il discorso, la questione che stiamo sostenendo, che abbiamo sempre sostenuto
03:41sull'efficacia, lasciando da parte la sicurezza, ma solo e disclusivamente in punto di efficacia.
03:49Qui non si tratta di un'efficacia farmacologica, ma si tratta di un'efficacia legale.
03:56Parliamo di legalità, neanche più di costituzionalità.
04:01Si tratta di prendere atto del fatto che i farmaci che sono stati utilizzati, i farmaci
04:09anti-Covid, messi nel commercio con le autorizzazioni che erano autorizzazioni relative alla capacità
04:16del farmaco di prevenire una malattia, che è quella della Covid-19, non sono legalmente
04:23efficaci a prevenire l'infezione, che poi è l'unico fine che la norma impositiva dell'obbligo
04:31vaccinale imponeva, è quello il fine per tutelare la salute pubblica, non la cura della
04:38malattia, ma la prevenzione del contagio.
04:41Questa è l'unica finalità che poteva avere quel requisito per rendere legittimo un obbligo,
04:49un obbligo di trattamento sanitario, ossia che vi fosse un beneficio per l'intera collettività
04:55e non solo per l'assuntore.
04:57L'assuntore avrebbe un beneficio certamente dalla somministrazione del farmaco che cura
05:03la malattia, ma la collettività non avrebbe alcun beneficio da questa assunzione perché
05:09quell'assuntore non è in grado, con la somministrazione e con l'assunzione del farmaco, di prevenire
05:16il contagio agli altri e quindi è proprio legalmente inefficace l'utilizzo di quel
05:23farmaco e questa è una verità dirompente in quanto oggi è accertata sulla base di
05:30una perizia, ma è una verità nota, conosciuta, che è stata in qualche modo mistificata dall'intero
05:38sistema del servizio sanitario nazionale, delle autorità regolatorie, dal Ministero
05:45e anche poi in ultima analisi dalla conoscenza e da quanto ha potuto percepire la popolazione.
05:55Assolutamente, Avvocato, le chiedo scusa, siamo di nuovo in onda, insomma questa sentenza
06:00mette nero su bianco che quello che ci hanno raccontato nel corso della pandemia alla sanità,
06:06alle istituzioni e quant'altro, che poi ha avuto anche una ripercussione sulla popolazione
06:10che si è affidata a queste informazioni, non era vero sostanzialmente, Avvocato?
06:16Non era vero e soprattutto era noto, questo è il punto perché siamo stati quasi obbligati
06:28ad accettare una narrazione che in ultima analisi era del tutto slegata, scollata da
06:37quello che avevano già le autorità regolatorie e disciplinato. Pensiamo che in nessuna autorizzazione
06:46condizionata era prevista la capacità del farmaco anticovid di prevenire l'infezione,
06:54sono stati autorizzati per curare la malattia, sono stati messi nel mercato per curare la malattia
07:01ma poi dopo sono stati utilizzati per prevenire l'infezione, per essere quel requisito,
07:09quell'attempimento, quella condotta che ai fini della legge avrebbe impedito l'applicazione delle sanzioni.
07:16Avvocato, senta, per chiarire anche col pubblico, questo perché nel DL4421 c'è scritto che
07:22questi vaccini devono essere utilizzati per prevenire l'infezione da SARS-CoV-2.
07:27Esattamente, l'unica vitalità dell'obbligo vaccinale è quello, prevenire l'infezione da SARS-CoV-2.
07:33Cosa che però questi farmaci non fanno.
07:35Non fanno, non fanno, non facevano, non sono mai stati autorizzati per fare questo,
07:41lo ha dichiarato EMA, lo hanno dichiarato i produttori dei farmaci, addirittura in un'audizione
07:48in Commissione europea, lo ha dichiarato anche AIFA, sia con l'immissione in commercio,
07:57ma anche poi ultimamente.
07:59La risposta di Arbitrium.
08:01Esattamente, ha un foglio dell'associazione Arbitrium e in finale lo ha accertato con una perizia
08:11anche il Tribunale di Velletri.
08:14Andiamo avanti, prossima slide Regia.
08:17I vaccini anti-SARS-CoV-2 non presentavano come indicazione terapeutica la prevenzione
08:22della trasmissione dell'infezione dell'agenza del SARS-CoV-2 e non potevano essere utilizzati
08:28a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
08:30Questo l'abbiamo visto, andiamo alla slide successiva Regia.
08:35In base alla legge di riferimento numero 648.996 non risulta che sia mai stato autorizzato
08:42l'utilizzo a carico del Servizio Sanitario Nazionale di qualche vaccino per la prevenzione
08:47della trasmissione del virus SARS-CoV-2 al di là delle indicazioni di cui è la scheda tecnica
08:52mediante inserimento nell'apposito elenco previsto dalla legge numero 648.96.
08:59Grazie Regia.
09:00Insomma, anche questo l'abbiamo visto prima.
09:02Non si poteva utilizzare questo farmaco a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
09:08Allora, vediamo anche la slide successiva.
09:10Non è stata data un'autorizzazione interna all'utilizzo cosiddetto off-label per la prevenzione
09:16della trasmissione del virus SARS-CoV-2 a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
09:20Abbiamo un altro conferma.
09:21Passiamo alla vaccinazione dei guariti che è una cosa molto importante.
09:24Nelle schede tecniche dei vaccini anti-Covid-19 non è mai stata rappresentata la possibilità
09:29di poter utilizzare tali farmaci su persone con pregressa malattia o positività,
09:34un tampone quindi nel caso di una malattia sintomatica.
09:38Di poter considerare una guarigione o positività, un tampone quindi nel caso di una malattia sintomatica
09:44come una dose.
09:45Di poter ritenere sicura la vaccinazione di una persona con pregressa malattia o positività,
09:50un tampone quindi nel caso di una malattia sintomatica dopo un determinato periodo di tempo.
09:56Ne deriva ulteriormente che non sussiste e non sussisteva un'indicazione terapeutica.
10:00Regia, passiamo alla slide successiva.
10:02In base alla scheda tecnica dei farmaci dei Quibis,
10:05non solo ai fini della prevenzione e della trasmissione del virus SARS-CoV-2,
10:09ma anche di somministrazione sui guariti,
10:11ne sussisteva una specifica indicazione nella scheda tecnica
10:15tale da considerare una guarigione come una dose
10:18e tale da considerare sicura la vaccinazione di una persona con pregressa malattia
10:22dopo un dato periodo di tempo.
10:24Grazie Regia.
10:25Avvocato, questa è una cosa gravissima perché addirittura,
10:28come abbiamo visto, negli Stati Uniti c'è stato l'intervento del governo,
10:32dell'FBI, dell'intelligence per bloccare e fare censurare dei post di medici ultra blasonati,
10:39professori universitari che dicevano una banalità,
10:42una persona che si è presa una malattia ed è guarito
10:45ha una protezione naturale sicuramente superiore a quella di qualsiasi vaccinazione.
10:51E per di più, questi farmaci non erano testati né sui guariti,
10:55quindi hanno fatto una cosa assolutamente, tra virgolette, inventata rispetto all'uso del farmaco.
11:04Sì, e guardi che poi questo passaggio è completato da un'ulteriore valutazione
11:11che riguarda il pericolo di vita in cui sono stati i posti, i guariti nell'assumere questi farmaci.
11:23E' stato proprio accertato che la somministrazione dei farmaci anticovid ai guariti
11:28li pone in un serio pericolo di vita.
11:32Certo, certo.
11:33Questo tra l'altro l'abbiamo parlato tanto qui in trasmissione con i medici
11:37perché è evidente che si va sovrastimolare il sistema immunitario
11:41e c'è il rischio quantomeno dell'ADE, quindi di un'iperrisposta del sistema immunitario
11:47che poi diventa dannosa per la nostra salute.
11:50Che può essere anche mortale.
11:53Vediamo ancora l'ultima slide, poi commentiamo perché c'è tanto da commentare.
11:57Prego Regia.
11:59Si precisa che la norma espressa dell'articolo 4,4 del DL 4421 deve ritenersi illegittima
12:06per violazione dell'articolo 32 della Costituzione, dell'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali
12:12dell'Unione Europea, proclamata a inizio del 7 dicembre 2000
12:15e per violazione degli articoli 5 e 26 della Convenzione di Oviedo.
12:19Vincolante per l'Italia, come sopra precisato.
12:22Per compressione del diritto fondamentale dell'uomo al trattamento sanitario
12:26sulla base del consenso libero e informato e per compressione del diritto al lavoro
12:31di cui l'articolo 4 Costituzione.
12:33Per effettiva insussistenza della finalità della tutela della salute pubblica
12:38non essendo i doni e i vaccini autorizzati alla prevenzione della trasmissione delle infezioni da SARS-CoV-2.
12:44Ecco, insomma, grazie Regia.

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