• 5 mesi fa
Trascrizione
00:00Grazie Presidente. Il quesito posto riguarda la possibilità di ricorrere alla
00:04cassa integrazione salariale ordinaria
00:07in presenza di determinati eventi meteorologici avversi che sono
00:11ricorrenti soprattutto
00:13nei territori mortuosi dell'Italia. La materia è disciplinata
00:17dalle disposizioni recate dall'articolo 11 dell'ecletto legislativo 148
00:222015
00:23e dalle norme regolamentari contenute nel dm 95442
00:28dell'aprile 2016. In particolare l'articolo 11 del decreto
00:33148 2015 prevede che ai dipendenti delle imprese destinatarie della disciplina
00:39in materia di cassa integrazione ordinaria
00:41che siano sospesi dal lavoro e effettuano prestazioni di lavoro a
00:44orario ridotto
00:46l'integrazione salariale ordinaria sia corrisposta tra l'altro nelle
00:50situazioni aziendali dovute
00:52a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti incluse le
00:56intemperie stagionali.
00:58La cassa integrazione viene concessa alle aziende delle edilizie anche per i
01:01cantieri o le unità produttive collocate in zone montane
01:05allorché le condizioni meteorologiche avverse non consentano l'effettivo
01:09svolgimento delle lavorazioni.
01:11La sospensione o riduzione delle attività deve essere la diretta
01:14conseguenza
01:16dell'evento meteo. Pertanto quando il datore di lavoro dimostra l'esistenza
01:20del nesso causale
01:21il problema della sussistenza del requisito di non imputabilità non si
01:25pone
01:26e la richiesta di cassa integrazione può essere valutata positivamente.
01:30Diversamente da escludere il riconoscimento della cassa quando
01:34l'interruzione dell'attività lavorativa
01:36non è direttamente causata dall'avversità atmosferica ma è
01:39conseguenza della decisione di sospendere
01:42le lavorazioni da parte del datore di lavoro, decisione che è solo indirettamente
01:46ricollegabile al verificarsi
01:48dell'intemperia stagionale. I studenti datori di lavoro possono generalmente
01:52ricorrere al trattamento ordinario
01:54in misura più frequente rispetto agli altri datori di lavoro operanti in
01:58settori diversi
01:59in tutti i casi di evento meteorologico avverso compreso le situazioni in cui
02:03regolare svolgimento delle attività lavorative
02:06non è consentito a causa delle temperature elevate. A questo proposito mi
02:10preme ricordare
02:11che in fase di conversione del decreto legge 63 del 2024 siamo intervenuti in
02:17materia di Cigo
02:18prevedendo che per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa
02:21effettuate nel periodo
02:23dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024
02:27e determinate da eventi oggettivamente non evitabili non si applicano i limiti
02:31di durata previsti dalla normativa generale
02:34per i trattamenti ordinari di integrazione salariale anche se questi
02:37trattamenti sono richiesti
02:39dalle imprese operanti nel settore edile, lapideo e delle scavazioni.
02:44Dunque è costante l'impegno del Ministero del Lavoro per la salvaguardia
02:47del lavoro delle imprese operanti
02:49nelle regioni italiane caratterizzate da particolari eventi atmosferici dei
02:53lavoratori che si trovino esposti a condizioni meteorologiche avverse.
02:58Ricordo che nel provvedimento citato
03:01la norma prevede
03:03anche che questo provvedimento sia assunto nell'emore della definizione di
03:08nuove misure di natura emergenziale.

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