Il permesso di soggiorno per motivi familiari nasce dalla volontà dello Stato di difendere l’unità familiare anche per gli stranieri che siano residenti in Italia regolarmente.
Il diritto ad ottenere il ricongiungimento familiare lo hanno i componenti della famiglia, nello specifico il coniuge, purché non separato o minorenne, figli minori e maggiorenni a carico, nonché i genitori a carico che non abbiano altri figli nel paese di provenienza.
A chi viene rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari?
Al cittadino che ha già un permesso di soggiorno (di qualsiasi tipo) e vuole ricongiungersi con un familiare che soggiorna regolarmente in Italia. Il permesso di soggiorno posseduto, viene convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione avviene in Italia, senza dover tornare nel proprio Paese, e può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del permesso di soggiorno che si possiede;
Al genitore straniero di minore italiano residente in Italia;
Al familiare straniero di un rifugiato.
Al cittadino straniero che ha un visto d’ingresso per “ricongiungimento familiare”, oppure un visto d’ingresso per “familiare al seguito”, o ancora un visto per “ricongiungimento al figlo minore“;
Al cittadino straniero che risiede sul suolo italiano da almeno un anno e si è sposato, in Italia, con un cittadino italiano, oppure con uno di uno Stato membro dell’Unione Europea, o ancora con altro cittadino straniero regolarmente soggiornante;
Cosa posso fare con il permesso di soggiorno per motivi familiari?
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l’iscrizione alle liste di disponibilità al lavoro e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo (art.30, comma 2, T.U. Immigrazione).
In caso di morte del familiare che ha permesso il ricongiungimento, di separazione legale o scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno al compimento della maggiore età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio (art.30, comma 5, T.U. Immigrazione) o per attesa occupazione, in presenza dei requisiti richiesti
Primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari:
Dopo l’ingresso in seguito a ricongiungimento familiare o di familiare al seguito l’interessato dovrà recarsi presso lo Sportello Unico al quale è stata inoltrata la domanda di nulla osta che, dopo aver accertato la regolarità del visto, consegnerà un modulo precompilato per la richiesta del permesso di soggiorno da inoltrare con apposita busta attraverso gli Sportelli Postali abilitati al Centro Servizi Amministrativi di Roma (in base al Protocollo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno in vigore dall’11 dicembre 2006).
Il diritto ad ottenere il ricongiungimento familiare lo hanno i componenti della famiglia, nello specifico il coniuge, purché non separato o minorenne, figli minori e maggiorenni a carico, nonché i genitori a carico che non abbiano altri figli nel paese di provenienza.
A chi viene rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari?
Al cittadino che ha già un permesso di soggiorno (di qualsiasi tipo) e vuole ricongiungersi con un familiare che soggiorna regolarmente in Italia. Il permesso di soggiorno posseduto, viene convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione avviene in Italia, senza dover tornare nel proprio Paese, e può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del permesso di soggiorno che si possiede;
Al genitore straniero di minore italiano residente in Italia;
Al familiare straniero di un rifugiato.
Al cittadino straniero che ha un visto d’ingresso per “ricongiungimento familiare”, oppure un visto d’ingresso per “familiare al seguito”, o ancora un visto per “ricongiungimento al figlo minore“;
Al cittadino straniero che risiede sul suolo italiano da almeno un anno e si è sposato, in Italia, con un cittadino italiano, oppure con uno di uno Stato membro dell’Unione Europea, o ancora con altro cittadino straniero regolarmente soggiornante;
Cosa posso fare con il permesso di soggiorno per motivi familiari?
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l’iscrizione alle liste di disponibilità al lavoro e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo (art.30, comma 2, T.U. Immigrazione).
In caso di morte del familiare che ha permesso il ricongiungimento, di separazione legale o scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno al compimento della maggiore età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio (art.30, comma 5, T.U. Immigrazione) o per attesa occupazione, in presenza dei requisiti richiesti
Primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari:
Dopo l’ingresso in seguito a ricongiungimento familiare o di familiare al seguito l’interessato dovrà recarsi presso lo Sportello Unico al quale è stata inoltrata la domanda di nulla osta che, dopo aver accertato la regolarità del visto, consegnerà un modulo precompilato per la richiesta del permesso di soggiorno da inoltrare con apposita busta attraverso gli Sportelli Postali abilitati al Centro Servizi Amministrativi di Roma (in base al Protocollo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno in vigore dall’11 dicembre 2006).
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